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Conti aziendali

Conti aziendali e rapporti bancari: cosa devono regolare le imprese svizzere

Il rapporto giuridico tra una banca svizzera e il suo cliente è disciplinato dal diritto privato e, di conseguenza, dalla libertà contrattuale.

Il conto aziendale come contratto di diritto privato

Il rapporto giuridico tra una banca svizzera e il suo cliente è sottoposto al diritto privato e quindi alla libertà contrattuale. Una banca può porre fine a un rapporto d’affari o rifiutare potenziali clienti senza dover fornire alcuna motivazione.

Gli obblighi di contrarre costituiscono l’eccezione. Essi si basano su un fondamento contrattuale o legale, come ad esempio il mandato di prestazione di base delle banche di diritto pubblico o il mandato di prestazione di una banca cantonale.

Ciò che non è stato concordato contrattualmente non può essere fatto valere nei confronti della banca. Le condizioni, i diritti di firma e le procure, le norme sul trattamento dei dati e le condizioni per la risoluzione del rapporto devono pertanto figurare nei documenti di apertura del conto o in un accordo integrativo.

L’accordo va verificato ad ogni modifica degli organi sociali, della forma giuridica o dello scopo sociale. I diritti di firma non adeguati in seguito all’uscita di un titolare rimangono altrimenti validi.

Apertura del conto: quali informazioni e giustificativi vengono richiesti

All’apertura di un conto aziendale, il fornitore raccoglie informazioni sull’impresa e sulle persone che agiscono per suo conto. Vengono regolarmente richiesti la denominazione sociale completa, la forma giuridica – ad esempio SA o Sagl – nonché documenti identificativi e di registrazione.

Presso l’istituto di pagamento Wise, ciò include la denominazione sociale completa – limitata da Wise a massimo 50 caratteri, i nomi più lunghi vengono abbreviati – e la forma giuridica dell’impresa. I documenti vengono caricati tramite la procedura online.

La verifica serve a rispettare le prescrizioni legali e a prevenire le frodi. Wise può richiedere specifici giustificativi o documenti di registrazione; l’esame viene solitamente completato entro poche ore dal momento in cui tutta la documentazione è disponibile.

Verifiche comparabili vengono effettuate anche da fornitori che non sono banche. Wise è un istituto di pagamento attivo a livello internazionale ed è supervisionato in Svizzera e nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority britannica, mentre nell’area dell’euro dalla Banca Nazionale del Belgio.

I fondi dei clienti sono custoditi separatamente dai fondi aziendali e non vengono prestati ulteriormente.

Processo di apertura del conto aziendale presso un istituto di pagamento (come Wise)

  1. Domanda onlineInserimento della denominazione sociale (max. 50 caratteri) e della forma giuridica
  2. Caricamento dei documentiUpload dei giustificativi di registrazione e di identità
  3. Esame da parte del fornitoreVerifica automatizzata o manuale entro poche ore
  4. VerificaConferma dell’identità e dei dati aziendali
  5. Attivazione del contoConto attivato – fondi dei clienti custoditi separatamente

Nessun diritto generale a un conto bancario – con due eccezioni

In Svizzera manca una disposizione di legge esplicita e generale che sancisca il diritto a un conto bancario. Nell’UE, i consumatori residenti hanno il diritto a un conto ai sensi della direttiva 2014/92/UE.

Un’eccezione è rappresentata dal mandato di prestazione di base di PostFinance. Nel giudizio 4A_417/2009 del 26 marzo 2010, il Tribunale federale ha riconosciuto un obbligo di contrarre da parte della Posta nel traffico dei pagamenti.

L’Ordinanza sulla posta, entrata in vigore nel 2012, restringe le possibilità di esclusione: PostFinance può escludere i clienti dal traffico dei pagamenti solo se disposizioni nazionali o internazionali in materia di mercato finanziario, riciclaggio di denaro o embarghi si oppongono alla prestazione, oppure se sussiste il rischio di gravi danni giuridici o reputazionali.

Anche le banche cantonali hanno un mandato di prestazione. Nel giudizio 2C_966/2018 e 2C_967/2018 del 29 gennaio 2019, il Tribunale federale ha riconosciuto il mandato di prestazione della ZKB; tra i bisogni fondamentali rientrano gli affari di investimento e risparmio, gli affari ipotecari e creditizi, nonché il traffico dei pagamenti.

Per far valere tali diritti, il Tribunale ha rinviato alla via del processo civile, poiché il rapporto giuridico è di natura privatistica.

Quando la banca risolve il rapporto o non lo instaura affatto

In virtù della libertà contrattuale, una banca può rifiutare o risolvere un rapporto d’affari senza fornire motivazioni. Limiti esistono solo laddove sussista un obbligo di contrarre, come nel caso di PostFinance nel traffico dei pagamenti.

Presso PostFinance, un’esclusione è ammissibile solo se disposizioni nazionali o internazionali in materia di mercato finanziario, riciclaggio di denaro o embarghi si oppongono alla prestazione, oppure se sussiste il rischio di gravi danni giuridici o reputazionali.

Una risoluzione incide direttamente sull’esecuzione dei pagamenti: gli ordini di pagamento aperti, le carte, gli accessi all’e-banking e i dati master presso debitori e creditori devono essere adattati.

È possibile regolamentare contrattualmente i termini di disdetta, la forma della risoluzione e la gestione degli ordini aperti al momento della cessazione. Chi basa i flussi di pagamento su più di un rapporto bancario rimane più agile in caso di disdetta.

Trattamento dei dati e segreto bancario da chiarire contrattualmente

La guida pratica dell’Associazione svizzera dei banchieri del maggio 2021 distingue tre classificazioni.

I dati fattuali non consentono alcun riferimento a persone fisiche e comprendono anche i dati anonimizzati. I dati personali presentano un riferimento a persone fisiche; vi rientrano anche i dati delle transazioni e i dati geolocalizzati, poiché permettono di trarre conclusioni sul comportamento.

I dati particolarmente sensibili sono elencati dal legislatore in un catalogo astratto e tassativo; vi rientrano, ad esempio, i dati biometrici e quelli relativi alle convinzioni ideologiche.

La LPD definisce il profiling come il trattamento automatizzato di dati personali volto a valutare aspetti personali come la performance lavorativa, la situazione economica, la salute o gli interessi personali, collegandoli ad altri dati.

Per gli istituti finanziari è rilevante il fatto che la legge consenta il profiling a livello di gruppo, senza che le società del gruppo siano considerate terzi ai sensi della protezione dei dati: si tratta del privilegio di gruppo. La LPD conosce inoltre il profiling ad alto rischio come variante specifica.

Il segreto bancario può imporre requisiti aggiuntivi per la trasmissione e il trattamento di dati clienti particolarmente sensibili. È quindi necessario chiarire contrattualmente quali categorie di dati la banca tratta, per quali scopi, se avviene un profiling e a quali società del gruppo o terzi vengono trasmessi i dati.

Vantaggi e rischi del trattamento dei dati da parte delle banche

  • VantaggiOttimizzazione efficiente del servizio clienti, offerte personalizzate, prevenzione delle frodi tramite profiling
  • RischiViolazione del segreto bancario, trasmissione non autorizzata a terzi, discriminazione attraverso il profiling automatizzato

Cosa significa il quadro vigilanza per il rapporto bancario

Ai sensi dell’art. 1a LBank, è considerata banca, tra l’altro, chi esercita principalmente attività nel settore finanziario e accetta professionalmente depositi del pubblico per oltre cento milioni di franchi o si raccomanda pubblicamente per tale attività.

Per iniziare l’attività commerciale, necessita di un'autorizzazione della FINMA. Tra i prerequisiti figura un capitale minimo interamente versato di almeno dieci milioni di franchi.

La FINMA vigila sul rispetto permanente dei presupposti di autorizzazione da parte delle banche e delle case di valori mobiliari soggette alla sua sorveglianza. Fanno fede le leggi, le ordinanze e le circolari della FINMA.

Le circolari della FINMA concretizzano norme giuridiche aperte e indeterminate e contengono prescrizioni per l’esercizio del potere discrezionale; vincolano la FINMA nell’applicazione del diritto. Prima della loro emanazione, la FINMA svolge un’audizione con i soggetti interessati.

In caso di modifiche correlate all’autorizzazione concessa, sussiste un obbligo di notifica o di approvazione, ad esempio in caso di mutamenti nella direzione aziendale. Per la vigilanza continua deve essere nominata una società di revisione riconosciuta in materia di vigilanza.

Parte di quanto le banche richiedono ai clienti aziendali – documenti, verifiche d’identità, procedure – non è quindi oggetto di negoziazione, ma deriva dai presupposti di autorizzazione e dalle circolari della FINMA.

Quadro di vigilanza svizzero per le banche: cifre chiave

  • Autorità di vigilanzaFINMA
  • Obbligo di notifica in caso di cambiamenti nei vertici dirigenzialiObbligatorio

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